Guida Completa ai Fondi Pensione Aperti: Domande Frequenti, Vantaggi Fiscali e Come Gestire la Tua Previdenza Complementare con Semplicità.
Comprendere la previdenza complementare è fondamentale per pianificare il tuo futuro. Questa guida risponde alle domande più comuni sui fondi pensione aperti, offrendoti chiarezza e supporto.
Gestione e Accesso ai Tuoi Dati: Il Controllo è a Portata di Mano!
Molte persone credono che controllare i propri dati, i versamenti o il valore del proprio Fondo Pensione sia un’impresa complicata.
In realtà, ogni gestore di Fondo Pensione Aperto mette a tua disposizione strumenti intuitivi. Questi garantiscono piena trasparenza e un controllo costante sulla tua posizione previdenziale. Vediamo insieme come.
Come si accede alla propria Area Personale?
Ogni Fondo Pensione Aperto ti offre un’Area Personale online dedicata, un vero e proprio “cruscotto” digitale dove puoi monitorare e gestire la tua posizione.
Per accedervi, ti serviranno credenziali specifiche, spesso un codice identificativo (come il “numero di posizione”) che trovi nella lettera di benvenuto o nella comunicazione periodica.
La procedura prevede una registrazione sul portale web del gestore, dove imposterai la tua password.
Una volta completata la registrazione, le credenziali ti verranno inviate via email, permettendoti di entrare nella tua Area Riservata e visualizzare tutti i dettagli del tuo Fondo Pensione e delle tue eventuali altre polizze.
Come si modificano i dati di contatto o l’indirizzo di residenza?
Mantenere aggiornati i tuoi dati personali, inclusi indirizzo di residenza o domicilio, numeri di telefono o email, è fondamentale per ricevere tutte le comunicazioni importanti.
Generalmente, puoi effettuare queste variazioni direttamente tramite la tua Area Personale online, dove troverai una sezione specifica per la gestione dei tuoi dati anagrafici e di contatto.
Se avessi difficoltà ad accedere alla tua area online o a reperire le credenziali, il servizio clienti dell’intermediario è sempre pronto ad assisterti, guidandoti nel processo di recupero o variazione.
A quanto ammonta la mia posizione previdenziale?
Verificare il valore attuale del tuo investimento previdenziale è un processo trasparente e alla portata di tutti gli aderenti.
Puoi consultare l’ammontare esatto della tua posizione in qualsiasi momento, semplicemente accedendo con le tue credenziali alla tua Area Personale online.
Lì troverai una sezione dedicata ai resoconti o agli estratti conto, che ti mostrerà il valore aggiornato e dettagliato della tua posizione previdenziale.
Non ho ricevuto la comunicazione periodica. Dove posso trovarla?
Il prospetto delle prestazioni pensionistiche, che riassume l’andamento del tuo conto, è un documento cruciale e viene inviato annualmente.
Se non l’hai ricevuto o desideri consultarlo, puoi sempre visualizzarlo, scaricarlo e stamparlo direttamente dalla tua Area Personale online, cercando una sezione dedicata alla documentazione.
Molti fondi offrono anche la possibilità di optare per l’invio digitale, tramite notifica via email o SMS, rendendo la consultazione ancora più rapida e comoda.
Puoi esprimere o revocare il tuo consenso per la ricezione digitale in qualsiasi momento tramite la tua Area Personale.
Come si comunicano i contributi non dedotti?
Per fini fiscali, è importante comunicare al tuo Fondo Pensione eventuali contributi che non hai dedotto entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento dei contributi.
Questa procedura è standard e solitamente può essere effettuata tramite la tua Area Personale online, dove potrai compilare i dati richiesti, salvare il modulo generato e inviarlo seguendo le istruzioni fornite dal gestore del Fondo.
Inoltre, la tua Area Personale ti permette anche di consultare un resoconto dei contributi non dedotti per ciascun anno, garantendoti un controllo completo per la tua dichiarazione dei redditi.
Contribuzione e Versamenti: Costruire il Tuo Futuro Giorno per Giorno
Come si effettuano i versamenti volontari?
Per effettuare dei versamenti volontari, devi accedere alla tua Area Personale sul sito web della società di gestione, utilizzando le tue credenziali di accesso.
Lì potrai scaricare il modulo “Modalità versamenti volontari aderente”, disponibile nella sezione “Moduli/Normativa” dell’area riservata. Scegli la modalità di versamento tra quelle offerte dal Fondo (bonifico bancario oppure SDD) e segui attentamente le relative istruzioni.
I versamenti effettuati al Fondo (compresi quelli eventualmente effettuati dall’azienda ed escluso il TFR) sono deducibili dal reddito imponibile nei limiti di 5.164,57 € annui.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, è previsto un beneficio aggiuntivo: nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, c’è un incremento della deducibilità dei contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione al Fondo fino a un massimo di 2.582,29 € annui.
Eventuali contributi che eccedessero tali limiti dovranno essere comunicati al Fondo, a cura dell’aderente, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento dei contributi.
Come si può aumentare la contribuzione individuale se i versamenti sono gestiti dal datore di lavoro?
Al fine di aumentare la contribuzione individuale al Fondo Pensione, devi rivolgerti direttamente al tuo datore di lavoro. Sarà lui a gestire la variazione.
È possibile versare il TFR pregresso al Fondo?
Certamente, è possibile, previo accordo tra l’aderente e il suo datore di lavoro e se il TFR pregresso non è già stato conferito al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Il TFR pregresso può essere versato in un’unica soluzione o in più tranche, a discrezione del datore di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà fornire al Fondo tutti i dati contributivi e fiscali relativi al TFR pregresso conferito.
Si può interrompere il versamento del TFR al Fondo?
Per le adesioni su base collettiva, la possibilità di interrompere o ridurre il versamento del TFR dipende dagli accordi specifici, stabiliti dalle fonti istitutive (contratti, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali).
Queste fonti possono stabilire una percentuale minima di TFR da destinare. In assenza di tale indicazione, il conferimento è totale.
Se la percentuale minima può essere pari a zero, allora è possibile interrompere il versamento del TFR al Fondo.
Questa previsione non riguarda gli aderenti su base individuale. Per gli “iscritti storici” (iscritti alla previdenza complementare prima del 28 aprile 1993), resta la possibilità di conferire il 50% del TFR maturando, anche senza specifiche previsioni dagli accordi.
Se si cambia azienda, si può continuare a versare il TFR al Fondo?
Certamente, è possibile.
Ti basterà segnalare la nuova azienda tramite la tua Area Personale online, nella sezione “Operazioni > Cambio azienda”.
Da quando l’azienda può iniziare a versare il TFR una volta che l’adesione è attiva?
Una volta che la tua adesione al Fondo è attiva, l’azienda può iniziare a versare il TFR fin da subito. Non ci sono tempi di attesa.
È possibile versare solo una parte del TFR al Fondo?
Sì, è possibile, se e solo se la possibilità è prevista dalla fonte istitutiva di riferimento del Fondo.
Il modulo INPS TFR2 deve essere inviato al Fondo?
No, il modulo INPS TFR2 non deve essere inviato direttamente al Fondo Pensione, ma deve essere consegnato alla tua azienda.
I dipendenti pubblici possono versare il TFR nel Fondo?
No, i dipendenti pubblici possono versare il TFR soltanto al loro Fondo Negoziale di riferimento.
Possono aderire a un Fondo Aperto o a un PIP esclusivamente su base individuale, con versamenti volontari.
Cosa succede se ci si dimette e si è iscritti al Fondo tramite il datore di lavoro?
In caso di dimissioni, hai diverse opzioni per gestire la tua posizione nel Fondo Pensione.
Puoi rimanere iscritto al Fondo e decidere liberamente se effettuare ulteriori versamenti volontari, di importo e frequenza a tua scelta.
È altresì possibile continuare a versare al Fondo il TFR derivante da un nuovo rapporto di lavoro.
Laddove sussistano le condizioni, puoi trasferire la posizione ad altro Fondo Pensione al quale, ad esempio, si acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.
Infine, hai la facoltà di riscattare la posizione maturata, totalmente o parzialmente, in caso di adesione collettiva.
Operazioni sulla Posizione Previdenziale: Anticipazioni, Riscatto, Trasferimento, Prestazioni
Come si richiedono anticipazioni, riscatti o trasferimenti?
Puoi gestire queste richieste direttamente online.
Accedi alla tua Area Personale, nella sezione “Operazioni > Richiesta liquidazioni”.
Lì potrai inserire le richieste di anticipazione, riscatto (parziale o totale), prestazione pensionistica, trasferimento ad altro Fondo o RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).
Il sistema ti guiderà nella scelta tra le diverse opzioni disponibili e nella raccolta dell’eventuale documentazione a supporto della richiesta.
Al termine del processo, verrà generato un modulo che dovrai stampare, firmare e trasmettere, insieme alla documentazione necessaria, all’indirizzo e-mail di riferimento del servizio clienti del Fondo.
All’interno del modulo troverai tutte le informazioni utili circa i requisiti previsti dalla legge (D.Lgs. 252/2005) per le diverse prestazioni, i termini massimi di evasione della richiesta da parte del Fondo Pensione e gli eventuali documenti aggiuntivi da allegare.
Come si cambiano le linee di investimento o si attiva/disattiva un percorso Life Cycle?
Al fine di effettuare uno “switch” tra linee di investimento, o per attivare/disattivare un percorso di investimento “Life Cycle”, devi procedere online.
Accedi alla sezione “Operazioni > Switch” nella tua Area Personale, dove puoi accedere con le tue credenziali personali.
Una volta completata l’operazione online, dovrai trasmettere il modulo scansionato, compilato e firmato, all’indirizzo email di riferimento del Fondo.
Come si attiva una copertura assicurativa accessoria?
Per aderire a una delle tre coperture assicurative aggiuntive previste dal Fondo, segui questi passaggi.
Le coperture includono: caso di morte; morte e invalidità totale e permanente; morte e rendita in caso di non autosufficienza.
È necessario accedere, con le proprie credenziali, all’Area Personale sul sito web del gestore, nella sezione “Operazioni > Garanzie accessorie > Attivazione”.
A seconda del premio annuo che intendi versare (50 €, 100 € o 150 €), troverai le somme assicurate già calcolate, determinate in base alla tua età per ciascuna copertura accessoria.
Sul sito troverai anche le modalità di sottoscrizione delle coperture e di pagamento (bonifico per il primo anno e, successivamente, addebito sul conto corrente).
Come si effettua una nuova designazione dei beneficiari in caso di morte?
Al fine di designare i beneficiari in caso di morte, o modificarli, devi accedere alla sezione “Operazioni > Beneficiari” nella tua Area Personale, dove puoi accedere con le tue credenziali personali.
Compila i campi proposti e salvali; stampa e firma il modulo generato dal sito; infine, trasmetti il modulo scansionato all’indirizzo email di riferimento del Fondo.
Come si comunica una variazione della situazione lavorativa (es. nuovo datore di lavoro o inoccupazione)?
Al fine di comunicare una variazione della tua situazione lavorativa, come un nuovo datore di lavoro o un periodo di inoccupazione, devi accedere alla sezione “Operazioni > Cambio azienda” nella tua Area Personale.
Qui puoi accedere con le tue credenziali personali. Compila i campi proposti e salvali; stampa e firma il modulo generato dal sito; infine, trasmetti il modulo scansionato all’indirizzo email di riferimento.
È possibile inserire la nuova azienda dal menù “Inserimento nuova azienda”, fornendo la relativa Partita IVA.
Il sistema attiverà la ricerca nell’archivio del Fondo Pensione, recuperando i dati disponibili.
Se l’azienda non risulta censita, verrà effettuata una seconda ricerca nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
In quali casi si possono richiedere delle anticipazioni?
La normativa in materia di previdenza complementare consente di richiedere le seguenti anticipazioni dalla tua posizione:
- Anticipazione per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime. Riguardano te, il coniuge o i figli.
- Sono per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Richiedibile in qualsiasi momento. L’importo non è superiore al 75% della posizione individuale maturata.
- Anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per te e per i tuoi figli.
- Richiedibile decorsi 8 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari. L’importo non è superiore al 75% della posizione individuale maturata.
- Anticipazione per ulteriori esigenze: Richiedibile decorsi 8 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari. L’importo non è superiore al 30% della posizione individuale maturata.
Le richieste di anticipazioni possono essere reiterate, anche in riferimento a una medesima causale.
Tuttavia, non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata.
Questo valore è incrementato delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Anche l’insieme delle anticipazioni richieste per ulteriori esigenze non può superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell’aderente.
Questo valore è incrementato di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.
Qual è il trattamento fiscale delle anticipazioni?
Il regime fiscale applicabile alle anticipazioni è il seguente. Questo si riferisce ai contributi e all’eventuale TFR versati dal 1° gennaio 2007, con esclusione dei rendimenti finanziari.
- Anticipazione per spese sanitarie: imposta massima del 15%. Questa aliquota è al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
- È riducibile dello 0,30% annuo per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedenti il 15esimo anno, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
- Anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per te e per i figli: imposta del 23%.
- Questa aliquota è al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
- Anticipazione per ulteriori esigenze (max 30% della posizione individuale maturata): imposta del 23%.
- Questa aliquota è al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
In quali casi si può riscattare la posizione previdenziale?
Prima del raggiungimento dei requisiti per richiedere le prestazioni previdenziali, è possibile riscattare la posizione individuale maturata nei seguenti casi:
- In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
- Questo include dimissioni dall’azienda (per adesione collettiva) o cessazione dello status di lavoratore (per adesione individuale, comprovata ad esempio da certificazione di iscrizione ai centri per l’impiego).
- In tali casi, l’aderente potrà, oltre che richiedere il riscatto del 100% della propria posizione, anche decidere di riscattarla parzialmente.
- La percentuale è a propria scelta, compresa tra l’1% e il 99%.
- Nella misura del 50% della posizione individuale maturata.
- Questo si applica nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.
- Oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
- Nella misura del 100% della posizione individuale maturata. Questo è previsto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- E a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- Nella misura del 100% della posizione individuale maturata, in caso di morte dell’aderente.
- Il riscatto in questo caso è richiesto dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall’aderente stesso.
- Le somme liquidate non entrano nell’asse ereditario e non scontano l’imposta di successione.
Qual è il trattamento fiscale del riscatto?
Il regime fiscale in caso di riscatto della posizione individuale varia a seconda della causa:
- Per cause diverse dalla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, è prevista un’imposta massima del 15%.
- Questa aliquota è applicabile al valore di riscatto derivante dai contributi e dall’eventuale TFR versati dal 1° gennaio 2007 (con esclusione dei rendimenti finanziari).
- È riducibile dello 0,30% annuo per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedenti il 15esimo anno, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
- In caso di riscatto parziale o totale della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, è prevista un’imposta del 23%.
- Questa aliquota è applicabile al valore di riscatto derivante dai contributi (al netto di quelli non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta) e dall’eventuale TFR versati dal 1° gennaio 2007.
Quali sono le prestazioni previdenziali previste dal Fondo?
Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione pubblica e con almeno 5 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, puoi richiedere diverse forme di prestazione:
- La conversione del 100% della somma maturata nel Fondo in una rendita vitalizia. Questa è rivalutabile nel tempo e corrisposta con periodicità a tua scelta.
- Il 50% della somma maturata nel Fondo in forma di capitale e la conversione del restante 50% in una rendita vitalizia. Anche questa è rivalutabile nel tempo e corrisposta con periodicità a tua scelta.
- Il 100% della somma maturata nel Fondo in forma di capitale. Questo è possibile qualora, convertendo in rendita il 70% della somma maturata, la rendita risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS.
- Il 100% della somma maturata nel Fondo in forma di capitale. Questo è valido qualora l’aderente sia un “vecchio iscritto” (ossia abbia aderito a un Fondo di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993).
Puoi scegliere tra le seguenti rendite:
- Vitalizia: Corrisposta all’aderente finché in vita.
- Vitalizia reversibile: Corrisposta all’aderente finché in vita. E, successivamente, in misura totale o parziale, a una persona da lui designata.
- Vitalizia con pagamento certo per 5 o 10 anni: Corrisposta in modo certo all’aderente. O, in caso di suo decesso, alla persona designata, per i primi 5 o 10 anni. E successivamente, all’aderente finché in vita.
- Vitalizia con “cashback”: Erogata all’aderente finché in vita. Al suo decesso, il capitale residuo eventualmente non goduto sarà corrisposto ai beneficiari designati.
- Vitalizia la cui rata raddoppia in caso di non autosufficienza: Si applica se l’aderente diventa non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Che cos’è la RITA e in quali casi si può ottenere?
La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è l’unica forma di prestazione anticipata della previdenza complementare.
Consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato richiesto. Può riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte. È accessibile in due scenari principali:
- A. PRIMO CASO – EROGAZIONE FRAZIONATA CON ANTICIPO MAX 5 ANNI:
- Requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni;
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
- B. SECONDO CASO – EROGAZIONE FRAZIONATA CON ANTICIPO MAX 10 ANNI:
- Requisiti: cessazione dell’attività lavorativa;
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni;
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Se decidi di destinare a RITA solo una parte del montante accumulato, quella porzione non influirà sul calcolo della parte residua richiedibile in capitale o rendita.
Le somme erogate periodicamente verranno investite nel comparto più prudente (a meno di tua diversa scelta) e disinvestite man mano.
Questo corrisponde all’erogazione della singola quota.
Durante la RITA puoi comunque cambiare il comparto di investimento del residuo montante.
In caso di decesso durante l’erogazione della RITA, le rate non ancora percepite seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza.
Questo significa che non entrano nell’asse ereditario e non scontano l’imposta di successione.
Qual è il trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali?
Il regime fiscale applicabile alle prestazioni previdenziali (sia in capitale che in rendita vitalizia) prevede un’imposta massima del 15%.
Questo si riferisce ai contributi e all’eventuale TFR versati dal 1° gennaio 2007, esclusi i rendimenti finanziari.
L’imposta è riducibile dello 0,30% annuo per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari che superano il 15esimo anno, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Questa riduzione è al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
È consentito il trasferimento da e verso un Fondo Pensione estero?
Non esiste una normativa armonizzata sulla previdenza complementare tra i vari Paesi.
Questo vale anche all’Unione Europea.
In generale, il trasferimento verso un fondo pensione estero, inteso come portabilità esente da oneri fiscali e con mantenimento dell’anzianità di iscrizione, è possibile solo verso forme pensionistiche regolate dalla normativa italiana.
Per quanto riguarda i fondi esteri, la normativa equipara i fondi esteri comunitari alle forme pensionistiche complementari italiane.
Questo avviene solo se operano in regime di attività transfrontaliera. Ciò significa che devono essere abilitati a raccogliere adesioni collettive in Italia.
Attualmente, poiché queste casistiche non sono presenti in Italia, il trasferimento in senso stretto non è possibile.
È invece consentito effettuare solo il versamento verso una forma pensionistica estera del controvalore di una prestazione o di un riscatto della posizione del fondo pensione italiano, al netto delle ritenute fiscali.
Considerazioni simili valgono per il trasferimento da un fondo pensione estero a uno italiano.
Premesso che tale possibilità sia consentita dall’ordinamento dello Stato di cui si tratta, sulla base della normativa italiana il trasferimento non consente di conservare né l’anzianità contributiva maturata né i relativi benefici fiscali.
L’ammontare trasferito viene assimilato al versamento di un nuovo contributo.
Non essendo un’operazione particolarmente efficiente sotto il profilo civilistico e fiscale, deve essere valutata con attenzione.
Questo prima che l’aderente predisponga tutta la documentazione richiesta dai fondi esteri per la verifica dei requisiti necessari al trasferimento verso il fondo pensione italiano.
Un focus particolare merita il caso dei trasferimenti dal Regno Unito. Tali trasferimenti risultano bloccati dall’aprile 2015.
Il Regno Unito ha introdotto una normativa più restrittiva.
Questa vieta l’erogazione di prestazioni di qualsiasi natura prima del compimento dei 55 anni di età dell’aderente.
Ciò ha comportato l’eliminazione di tutti i fondi pensione e PIP italiani dall’elenco delle forme pensionistiche ammesse al trasferimento (il cosiddetto “overseas transfer”).
Questo perché la normativa italiana consente all’aderente di richiedere anticipazioni e riscatti anche prima dei 55 anni di età.
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